ANNO V. — M 13. Sabbato 30 Maržo 1850. Esce una volta per settimana il Sabbato. — Prezzo anticipato d'abbonamento annui fiorini 5. Semestre in proporzione.— L'abbonamento non va pagato ad altri che alla Redazione. utotizic: succihtje deli' origine, religione, decadenza delVisola e citta di Grado da ignoto autore del secolo passato ma cho potrebbe essere D. GIACOMO GREGORI. (Continuazione e ( ne V. n. 9-12.) Essendo nel capitolare di questa comunita a carte 4 certe particolari leggi intorno a questa cittadinanza, co-sicche stante queste niuno poteva esser ascritto alla medesima, se le suddette non erano adempite; onde rice-vuta la ducale, i cittadini negarono d'ascriverlo quando non soggettasse esso Giuran a fornirsi dei requisiti ri-cercati da esse leggi. Vedendo esso Giuran 1' insistenza di questi cittadini, licorse agli avogadori di comun di Venezia ed ottenne lettera penale contr'essi cittadini. Cosi scrissero : Spectabites et egregi viri, amici carissimi. " Conquestus est coram nobis, et officio nostro, Bal-„ dassar Giurano Venetus, et nune habitator Gradi, quod „ licet per] dominium nostrum cum consiliis ordinatis „ sibi concessum fuerit de gratia cum haeredibus suis, „ ut sit, et esse debeat de dieto consilio Gradi, tamen et „ vos, et illa communitas recusatis; petens perinde pro-„ videri. Idcirco habentes molestiam de hac inobedien-„ tia veslra, et maxime quia contra majus consilium se „ extendit; vestra spectabilitas ex officio nostro requiri-„ tur, et sub poena librarum centum pro quoque debeatis „ ipsam gratiarn, et litteras ducales exequi et executioni n mandari, ut jacenti aliter de bonis vestris dietam poe-„ nam exigi faciemus juxta officii nostri libertatem. „ Nicolaus Bernardo I . , „ Fridericus Griti j Advocatores communis Venetiarum. „ Ibi die decimo tertio oetobris. 1452 secundo„. Non cede tuttavolta questa comunita portando per sua ragione, che in tal forma venivano lese le sue anti-che leggi e consuetudini, e percid s'opponevano ad ogni precetto. Ricorse esso Giuran di bel nuovo ali'offizio deli'Avogaria, ed impetro la qui seconda caricata lettera: Spectabites et egregi viri, amici carissimi. " Unde procedat tanta praesumptio vobis, persua-» dere non possumus, quod gratia per dominium nostrum concessa cum suis consiliis ordinatis Baldassari Giurani Veneto, quod cum suis haeredibus sit de consilio Gradi, sibi non observetur cum efFectu, sicut mandatum est per dominium et etiam prout per plures litteras ex officio nostro ad vos manatas continetur, et nolete aliquo modo pati, quod amplius tališ praesumpio procedat et ve-niat unde velit. Ideo per praesentes speetabilitatem ve-stram ex officio nestro striete requirimus, quatenus poena ducatorum quingentorum in vestris bonis si secus fece-ritis auferenda quantum in vobis est observare, et obser-vuri facere debeatis ipsi Baldassari gratiarn suam prae-dietam, ita quod cum effectu intrare, et stare possit, et facere, quae alii de consilio Gradi facere possunt, et con-sueverunt in dieto consilio Gradi, et si forte aliquis prae-sumptuosus de dieto consilio, et loco Gradi praesumeret obstare, quod gratia ipsa non sortiatur elfectum, sive unus sive plures sint, ipsos immediate nobis per vestras litteras nominare debeatis, quia illos ex officio nostro mittemus acceptum, et procedamus contra ipsos juxta offici nostri libertatem. „ Nicolaus Bernardo „ Andreas Contareno Advocatores communis Venetiarum. „Ibi die decima quarta Aprilis. 1453 tertio8. Ricevuta questa lettera, fu riportata al consiglio di Grado, dove fecero la qui protesta: " Lecta, et publicata fuit supraseripta littera in consilio Gradi; cui homines de dieto consilio protestati fue-runt, ut non derogarent jura sua, et libertatem eorum„. Dal qui esposto si puo giudicare in qual stima fosse la grazia di questa cittadinanza, mentre degnavans persino i ciltadini Veneti d'arruolarsi, come purequanto gelosi ed attenti erano questi cittadini di non essere pre-giudicati nella loro liberta, diritti, consuetudini e privilegi. Sino ad ora abbiamo veduti e considerati i vari stati di questa citta, parmi ora tempo di farne parola dello stato presente in cui si ritrova. Per l'incostanza del mare, che a passi veloci a' nostri giorni va rovinando questo littorale, 1'estensione di quest' isola e ridotta ad una lagrimevole situazione, non contando in longitudine che una semplice spiaggia aumentata d'arena di4miglia, battuta a mezzodi dall'A-driatico, ed a levante e tramontana circondata da paludi e canali interni, ed in latitudine poi da 100 passi, tal-menteche allorquando si gonfia il mare, si unisce ed in- corpora con l'acque delle paludi. La pieta e clemenza pero del nostro augusto principe ci fa erigere un argi-ne e pallificata in faccia di questa citt&, dimodo-che se non avessimo questo riparo, noi dovremmo ab-bandonare questa benemerita citta, ed andar ad abitar altrove per non vivere a trattoa tratto tra il timore di rimaner dal mare sominersi. Qiiesta e pertanto I' interna estensione. Tutta la giurisdizione di questa spettabile comunita consiste in longitudine: a levante da S. Giovanni della Tuba sino al (iume Tagliamento a ponente, e questi sono i suoi veri e legittiini confini. In latitu-dine poi per i canali interni e paludi a tramontana sino al fiume Natissa ed a levante sino alla meta del fiume Isonzo detto Isdoba, come chiaro apparisce dalla lettera del doge Francesco Venier al podesta di Montefalcone. Che questi siano i suoi veri confini, cosi spicca dalla ducal del doge Andrea Contarini al conte di Grado Nicold Corner 1371, 20 maržo, Indic. 9, contro i Mara-nesi. Altra del Doge Francesco Foscari al conte Francesco Barbarigo nel 1430 li 6 novembre contro i Bura-nelli. Altra pure del doge suddetto Foscari al luogote-nente d' Udine Luca Tron, che taglia una sentenza emanata dal luogotenente Domenico M chieli in favor dei Maranesi nel 1436 li 2 ottobre. Indic. secunda. Final-mente dallo stesso doge Foscari si determina per sempre i veri confini di questa giurisdizione: "Concessio riparum et paludum Gradi a no-„ stro ducali dominio Venetiarum: " Franciscus Foscari Dei gratia dux Venetiarum, ad „ perpetuam memoriam. Cum fid4is communitas nostra „iGradi per longissuna tempora retroacta possedit, et u-„ sufructuavit quasdam aquas, canalia, paludes et pisca-„ tiones in confinio Gradi, pre quibus iili fideles nostri „ subditi Grailens, s soliti sunt piscari, pro quibus aquis „ etc., lieet non reperiatur eos aliquid per affictum aut „ recognitionem solvisse, tamen clare et indubitate cogno-„ scitur ipsas aquas, et piscationes ad nos, et nostrum „ dominium, et ad jurisdictionem ducatus nostri libere per-„ tinere. (Jude officnles nostri publicorum ex commis-„ sione nostra volentes tam ad con>ervationem jurisdic-„ tionis nostri doininii, quam ad utilitatem et commoda „ ipsorum fidelium nost orum Gradensium providere, ha-„ bita superinde bona consideratione cum ipsa communi-„ tate, et fidelibus subditis nostris Gradensibus, ad infra-„ scnptam conventionem et compositionem conrorditer „ devenerunt videlicet: quod ipsa communitas Gradi de „ caetero perpetuis temporibus dare, et solvere d. beat „ singulis annis nostro dominio, seu ipsis nostris officia-„ libus publicorum nomine et pro recognitiorie ipsarum „ aquarum, canalium, paludum, piscationum et libras no-„ vem parvorum nomine, et jure livelli perpetualis. Ita „ quod ipsi fideles nostri Gradenses in illis aquis in per-,, petuum libere, et expedite piscari possint omniimpedi-„ mento et contradictione cessante; et quod ahqua per-„ sona praeter illos de Grado in ipsis aqu>s jurisdictionis „ Gradi inlra confines et terminos suos, videlicet a portu „ fluminis Taliamenti, usque ad portum sancti Joannis Tu-„ bae, tam intus paludes, qu.nn supra litus, quod est con-T finio ipsius terrae Gradi, piscari non possit absque vo-„ luntate et consensu dictae communitatis nos autem vo-„ lentes quod suprascripta compositio, promissio, et con- „cessio livellaria, sicut dieti nostri officiales publicorum „ nomine nostro cum ipsis Gradensibus fuere concordes, M habeat execuiionem, et perpetuis temporibus observetur, „ ipsam cum nostro consilio rogatoruin et additionis, ap-„ probamus et laudamus, et perpetuo confirmainus cum „ omnibus modis, conditionibus, et obligationibus supra-„ dietis tenore, evidentia, declaratione et robore, prae-„ sentes litteras fieri jussimus, et bulla nostra plumbea „ pendente muniri. Data in nostro ducali palatio die 15.ta „ mensis Decembris, indiet. 3., 1428„. Lib. privil. carte 9. Tergo. Questa comunita una volta vantava la sua giurisdizione sopra molte isolette poste tra queste paludi, ma parte di queste dali' inondazione e dal tempo furono at-terrate, e quellc poi che aneora sussistono, passarono sott'altra giurisdizione. Comando per molti secoli sopra 1' isola detta Cen-tenaria e Masone, ora unite al contmente del Friuli austriaco: cio si puo vedere dalla lettera di Gregorio III spedita al patriarca Aquilejese Calisto, con la quale lo rimprovera per aversi indeb tamente delle medesune im-possessato, precettandogli sotto pena di censura, di do-verle subito restiluire, come fece correndu 1'anno 731. Poi queste passarono nel 1180 ai patriarchi d'Aqiileja con la carta di cessione che fece il nostro prelato Enrico Dand.do dei veseovi d' Istria. Ora poi sono soggette alla časa Savorgnana N. V. che vanta piena giurisdizione ed ha aneora il diritto di eleggere il paroco di queste terre. II Santuario pure della B. V di Barbana resto soggetto si in spirituale come in corporale a questa giurisdizione s no l'ann» 1577, come abbiamo veduto nella ducal del doge Francesco Foscari segnata li 26 luglio 1423; in quest'anno poi fu ineorporata all'abbazia di Šesto, onde perde questa comunita la sui temporale giurisdizione. L« lettera inviata a questi signori giudici dal patriarca d'Aqui!ej* Giovanni Grimani mette in chiaro que-sta verita. "Spectabiles amici carissimi. Noi abbiamo ragionato di qua col vostro commesso della cose vostre di Barbana, ed avendo da lui inteso il modo che tenete, e la di-ligenza che usate in governar e custodir le cose della vostra chiesa, e del suo santuario, ed avendo conside-rato, che gli argenti ed altre robe del!a chiesa nostra di Barbana, non possono stare con sicurezza in quelt' i-soletta, abbiamo del berato di raccomandarla al governo ed alla custodia dei governatori e custodi della vostra chiesa e santuario. Pero come roba libera della chiesa j di quella nostra badia, e libera nostra, facendone prima inventario cosi di quelle che ora sono nella vostra citta, come di quelle che possono essere in mano del padra fra Girolamo governatore per noi in quella nostra badia, ed acciocche questo servizio gia fatto secondo la nostra buona intenzione, et a conservazioue di detti argenti e roba, abbiamo dato carico a tli reverend. mons. Giacomo Nordis e mons. Pietro Beltrame canonici della nostra s. chiesa d' Aquileja che con la presenza del detto padra frate Girolamo mio governatore della Badia venga io in persona a fare 1' inventario di dette cose, ed a conse-gnarle alli governato-i della vostra chiesa in governo ed in custodia come intenderete da loro inedesimi. II che si faccia tutto ad onore di Dio, e con servizio della chiesa. Non restiamo qui di raccomandarvi ed esortarvi quando voi andale in quell' isola, vi vogliate portare mo-destamente, mostrando riverenza a Dio ed alla chiesa, ed anco rispetto alla nostra persona ed alle cose nostre, che ali' incontro avrete da noi e dai nostri ministri cor-tesia, e cio che onestamente dimanderete. Desideriamo anco, che a quel nostro Padre sia fatta buona compa-gnia, poiche da noi e pošto in quel luogo principalmente per servizio di Dio, e poi per comodo vostro, e di quel vostro popolo. Speriamo che con i vostri buoni dipor-tamenti vi conserverete nel credilo e buona opinione che noi abbiamo di quella spettabile comunita, e ci darete occasione di gratificarvi in tutte le occorrenze vostre. e di tutta la citta, alla quale noi poriiamo parlicolar affe-zione. Nostro Signore Dio vi doni la sua grazia. Da Venezia li 16 dicembre 1537. Joannes, patriarca d' Aquileja„. A Tergo. aAIIi spetfabili amici carissimi giudici ed agenti della comunita di Grado. Lib. privileg. carte 25„. Conserva pero aneora questa comunita la sua giurisdizione sopra la deliziosa isoletta di S. Giuliano, di ragione della nobile fnmiglia Zuberti, abitante e cittadina di questa citta; essendo stata questa ad un tempo un convento di monaci Benedettini, come pure I' isola di S. Pietro Doria. In ques!a citla contar non si puo fabbrica alcuna di rimarco, essendo le antiche state nei saccheggi distrutte e dal tempo atterrate. Ci resta solo la chiesa maggiore con altre due chiese, ultimi avanzi d' antu hita. La chiesa maggiore (una volta intitolata SS. MM. Ermagora e Fortunato) conserva aneora 1'antica cattedra di marino de'suoi patriarchi, come pure si ved« la sepoltura dietro 1' altare maggiore dei medesimi; il perg"lo ossia ambone sestangolato del-1'evangelio aneor sussiste, sostenuto da sei belle colon-ne, e parte del pavimento alla mosaica, opera del patriarca Elia. Abbiamo la chiesa della B. V. Maria, chiesa delPantico castello, come pure la ottangolare chiesa di S. Giovanni, fabbrica eretta dall'eccellentissima časa Gra-denigo, prim« che si ponasse ad abitar in Venezia. Un miglio lungi si vede un' isoletta, dov' e la chiesa di S. Pietro Doria, gia fernpio una volta d