ANNO V. — M O, Sabbato 2 Maržo 1850. HOTIZIE 81JCC1ITE deli' origine, religione, decadenza delVisola e citta di Grado da ignoto autore del spcoIo passato ma che potrebbe essere D. GIACOMO GREGORI. Pitf volle in vero procurai di sottrarmi, a fronte di molti e ripetuti impulsi in varie occasioni sofferti, d' es- ! porre in chiara vista 1'origine ed i vari stati di questa antichissima noslra patria, non gia per aggradire quei rispettabili soggelti che a cid m' invitavano, ma solo pel timore di non rilrovar monumenti validi, onde convali-dare quanto mi veniva ricercato; poiche avendo soffeito questa infelice citta in vari tempi ben nove volte sae-cheggi, rovine ed incendi, furono percio altrove traspor-tati i suoi fregi che la rendevano immortale, e tra le fiamme restarono eonsunti gl' archivi, dove conservava la sede, memoria del suo antichissimo nasrimento, Vinto ora per tanto dalle pressanti brame di que-sti spettabili signori giudici, m' accinsi finalmenle ali' o-pera; cesso il giusto timore che mi teneva sospeso, spe-rando di riportar da questa piccola fatica se non lode, almeno un degno compatimento. Ouanto per i sofferti danni scarseggio di propri fondamenti, m' ingegnero altrettanto di sostituire 1' opi-nione e la fede degli scrittori che d' essa trattarono, e col tessere la serie degli antichi suoi patriarchi, o quando ebbero ad accennare qualche singolar fatto che in que-sta sia accaduto. Tentero ogni brevita possibile, lascian-do i racconti non concludenti ed incerti, e solo m' appi-gliero ali' opinione soda, ed a quanto lasciarono scritto i piu accreditati scrittori. Dell' origine di quesl' isola non abbiamo certezza alcuna, sdo di con-sacrare in vescovo di Venezia un tal Damiano di nazione greca, e d'arini 76, raccomandato al doge Giovanni Ca-baso da Niceforo imperatore d' Oriente, fu precipitato giu d' una torre da Maurizio figlio e collega dello stesso doge. Per molti anni resto sulle pietre il sangue impresso, onde fu annoverato tra i beati. Dandol. 803. Carlo Magno per la stiina ch'aveva di Fortu-nalo da Trieste, patriarca Gradense, dichiara, esser metropoli questa sede, e gli concede ogni esenzione si personale come reale a tutti i suoi beni posti nell'Istri*, Romagna > Lornbardia e di piu dopo la sua inorte chiama erede di molti preziosi aredi quest* basilica. Ex Decr. Car. Mag. Dat. Mibus August. anno tertio Imperii. 814. Godendo questa inetropolitana sede molto il-lustri e singolari consuetudini di giurisdizione nelia provincia deli'Istria, ed essendosi questa infirmata per 1'i-stigazione e inalignita dei prelati Aquilejensi, che resero contumaci quei veseovi al proprio metropolitano, penso il patriarca Fortunato di rinnovar 1' antico costume; per il che, portatosi nel territorio di Capodistria delto Piz-ziano, ed investiio d'autorita imperiale, cliiainati a se tutti i veseovi deli' Istria, ed i primati d' ogni citta e castello con cento persone per ogni luogo, 1' interrogd quali consuetudini godeva la sua cattedrale nell' Istria, onde rispo-sero in quesla maniera: " Tum Fortunatus patriarcha dxit: Rogo vos filiis „ nobis dicito veritatem qualein consuetudinein s. eccle-„ sia mea inetropolitana in territorium Istriense inter vos „ habuit. Primus omnium primas Polensis dixit: Quando „ patriarcha in nostrarn civitatem veniebat et si oppor-„ tunum erat propter missos dominorum nostrorum, aut aliquo ;;placito cum magistro militum Graecorum habere, exi-„ bat episeopus civitatis nostrae cum sacerdotibus et elero „ vestiti planetas, cum cruce, cereo, stados et incenso „ psallendo sicuti summo pontifici, edjudices una cum po-„ pulo veniebant cum signa et cum magno eum recipiebant „lionore. Ingrediente autem ipso puntilice in domum s. „ ecclesiae nostrae accipiebat statim ipse episeopus claves „de sua doino, et ponehat eas ad pedes patriarchae: ipse „ autem patriarcha dabat eas suo majori, et ipse judicabat B et disponebat usque in die tertia; qu-Jrta autem die arn-„bulabant in suum Razzoria. Deinde interrogavimus ju-„dices de ali's civitates sive castella, si veritas fuisset ita? „ omnes dixerunt, sic est veritas, et sic adimplere cupi-„ mus. Ex Codic. M. S. Trevisan. (Continua.) AFFRAHCAZIOUE DEL TERREHO. Nella rigenerazione deli' Austria, 1' alfrancazione del terreno si presenta coine elemento precipuo, ferace di conseguenze grandissime che i tempi avvenire immanca-bilmente sentiranno avverate. Pu6 a qualcuno sembra-re che la voce usata comunemente per esprimere si grande rivolgiinento nella proprieta, accenni ad un prepotente desiderio di liberarsi da carichi molesti ed abborriti di una classe di uomini verso rallra, desiderio cresciuto per avversione naturale di chi e costretto a dare o prestare per tiloli che hanno origine remota, e che vorrebbersi cancellati non solo dalla memoria degli uomini, ma anche I dalla realta della vita. Gli e vero che 1' alfrancazione del suolo fu voluta nei tempo medesimo che si manife-stava desiderio di pili liberale e largo reggimento della pubblica cosa, di partecipazione del popolo alle delibe-j razioni della pubblica azienda, gli e vero che 1' alfrancazione avrebbe consolidato P ordine novello di cose ; ma non pensiaino che 1' alfrancazione sia condizione tal— inente dipendente dalla nuova forma amministraliva, o dalla eguaglianza politica degli uomini, da non poter e-sistere che eolla forma di reggimento costituzionale, o eolla eguaglianza civile. Noi pensiamo ali' invece che questa necessita di alftancare (come dicono) le terre, si altamente e generalmente sentita, sia nata dal sistema delle pubbliche imposiziuni, e dal bisogno o desiderio di inigliori industrie, e di migliori agiatezze materiali, ainbelue se non inconciliabili coll' imlole della proprieta fondiaria, certainente diflicoltate da questa. Impercioc-che il diffalco del quinto che il contribuente e abilitato di fare alle contribuzioui che dicono signoriali non e del certo corrispondente per la cifra, alla contnbuzione che dee pagarsi al principe, e che in tempi a noi vicini venne iutrodotla senza togliere 1' antico sistema. L' incapacita di possedere o di trasmettere, di dividere le terre, di con-vertirlo da una specie ali'altra e di grandissimo impe-| dimento alle industrie che esigono a primi condizione libera disponibilita. Ed e per cio che la storia antica e recente mostro come le citta od anche corpi maggiori, non appena diedersi alle atlivita industriali di qualunque genere siensi, vollero l mitati o tolti quegl' impedimenti che erano venuti dal sistema pubblico del medio evo. II quale sulla pianta del preesistente, piant6 di forza la proprieta nobile, e la proprieta rustica con eccedenze tali che certainente erano pregiudizievoli ed ali' interessa materiale, ed a quello sviluppo che non dee togliersi al-I' uoino, in qualunque rango sociale venga collocato. La propriela nobile non con^isteva che in piccola parte, e sterile pur questa di fondi, il piu erano opere deli' lomo, e parte di frutti deli' altrui lavoro; la proprieta rust ca imponeva necessariamente e la prestazione di opere, e la dazione di una parte di frutti, edildebito di lavorare prescritto, liinitato. Ed alla proprieta nobile erano essenzialmente connessipoteri di pubblico governo sulla proprieta (seppure abbia questa a dirsi proprieta). Dal che ne vennero naturahnente due condizioni personali diverse, quella del barone, e del rustico; della proprieta nobile non era capace chi non fosse nobile della persona, non era capace della proprieta rustica chi non fosse in condizione di servo, non il nobile non altri; qaindi non le-cito il cangiare d'indo!e alla terra, non lecito di divi-derla, ne di trasmetterla. Nel medio tempo, 1' ordine dei cittadini, e la proprieta cittadina, nacque per eccezione, per atlrancazione e di terra e di persone; la proprieta cittadina fu liberamente disponibile e piena, ma di questa non era capace il rustico, come il cittadino non era capace della proprieta nobile o della rustica; il nobile era capace della propriela cittadina senza percio cangiarne 1' indole. Ouesto sistema di tre classi di persone baroni, vil-lani, cittadini e di tre classi di preprieta non fu sempre o dappertutto eguale; o sempre egualmente severo; perd fino ai noslri giorni durarono nel piu delle provincie au- striache le condizioni precipue, e quelle instituzioni che su questo si basavano, tribunali provinciali, tavole provinciali per la proprieta nobile, giudizi civici, libri civici per la proprieta cittadina, giurisdizioni baronali, libri fon-diari per la proprieta rustica; circoli e fiscolarie a tutela del rustico conlro il barone; procedure politiche ed ain-ministrative. Lequali instituzioni discordavano poidalPantico riguardare ogn' individuo umano tenuto ad obblighi personali verso lo stalo, di contribuzioni e di servigi personali, in luogo dei baroni e dei comuni liberi come era altravolta; causa questa come accennammo, chefe'sentire il bisogno di cangiamento. Ouesto sistema gradito e propizio alle popolazioni che rovesciarono 1' impero romano, ebbe sviluppo da Carlo Magno, il quale ne fe' base allo stato da lui coin-posto. Ma questo sistema non fu eguale in tutte le pro-vincie, anzi ogni provincia ne allargo o restrinse gli e-lementi siccome ebbe a riconoscerlo solennemente il codice austriaco vigente. E per provincie crediamo do-versi intendere non gia gli scompartimenli amministrativi, ma quei grandi corpi sociali, al di sopra dei quali non v' era che il principe e lo stato, in quella configurazione tramandata dali' antichitž, dal medio evo, conservata o novellamente creata da questo, conservata nei tempi re-centi se non allro nei titoli diplomatici, nelle costituzioni nobiliari cittadine e rustiche, e nelle rappreseutanze del piu delle provincie. Certainente che vi ha legge la quale regola sifFatle condizioni baronali, rustiche e cittadine in ogni provincia, ma questa legge o non fu sempre scritta (il che supporrebbe l' uso della scrittura) o cio che per lo piu avviene non fu redatta a corpo, o per le frequenti in-curie ando smarrita, o cio che pur avvenne ando confu-sa nella memoria degli uomini i quali pero se dimenti-carono o sconoscono i cantoni, non dimenticano le ap-plicazioni trasmesse per tradizione o desunte da ripeti-zione successiva di fatti. L' Austria colla legge 7 settembre 1848 non ha a nostro avviso, voluto liberare le terre da ogni carico per ridurle sciolte affatto da ogni obbligo verso altrui, e come sarebbero se appena uscite dalla mano di Dio; perche sarebbe puerilila lo scioglierle da quei vincoli che nasco-no dalla pubbliche e private necessita, che abolite oggi, domani dovrebbero ristabilirsi ne ha voluto venire ad una legge agraria che comprenda anche la depennazione dei debiti pecuniari o civili, no, abbiamo intima persuasione che cio non siasi voluto, e che lo voci usate per esprimere il cangiamento voluto non autorizzano a tali conchiusioni. Noi pensiamo ali' inveee che la legge citata abbia voluto togliere la proprieta rustica con tutti gli obblighi che de-rivavano da tale condizione, che abbia voluto togliere la proprieta nobile, o piuttosto la proprieta baronale (perche vi puo essere nobilta personale, senza terra nobile, e dissimo proprieta nobile seguendo la lingua usata da giu-risprudenti) con tutti i diritti che vi andavano uniti;che abbia voluto purgare la proprieta cittadina da qualunque sapore di proprieta baronale o rustica; ma che non abbia voluto togliere quei diritti e quegli obblighi, quei be-nefizi e quegli oneri che provengono dalle necessita o dalla convenienza deli' umano consorzio, ne escludere quelle che verranno dalle nuove condizioni sociali. L'al- terazione deli' esistente, la surrogazione di altre cose verra indirizzata da inolivi, e regolata da leggi di altra categoria, che ora crediamo ozioso di toccare. La legge 7 settembre 1848 e operativa anche per 1' Istria; per questa penisola, che a guardarla per 1'e-stensione geometrica sarebbe giustificato il dirsi di lei, che di piccole cose non occorre avere gran cura ; ma che se pongasi mente alle attitudine sue per interessi generali deli' impero, altro giudizio dovrebbe pronunciarsi. E piccola ancora com' e non puo trattarsi diversamente da altre maggiori per estensione minori per importanza. E per scemare 1'apparenza d'esagerazione di silfctte parole, noi citiamo in testimonio gli avatizi antichi e del medio tompo, inesplicabili senza riconoscere 1' iniportanza di lui non sempre ne da tutti avvertita; la memoria du-revole, copiosa non interrotta delle sue vicende per 20 secoli, che sarebbe sparita se altra importanza non vi fosse in esse, che la curiosila di fatti non istraordinari, ma che sono di grandissimo momento a chi vi sa leg-gere dentro. Coinmiosione ministeriale ha il difficile incarico di e-sonerare il suolo o piuttosto d' introdurre in tutta la provincia la proprieta cittadina in luogo delle preesistenti qualunque si fossero, e di porre con cio la base di quella attivita che disimpacciata dai vincoli preesistenti, deve risulttre a proprio vantaggio, e ad ulile generale. Abbiamo detto d' incarico difficile, e tale sembra a noi per le incertezze durate finora sulle condizioni sue a motivo dei troppo frequenti cangiamenti cui soggiaoque finora; per le esigenze dei tempi che vogliono imperantemente ogni pubblica azienda, da sapienza e prudenza. In altre provincie ove la posizione delle cose di fatto non e sol-tanto tradizionale, ma trasmessa da scritti; ove il diritto e certo per lunga e costante osservanza del popolo come delle amministrazioni, quandanche non sempre scritta, ove le condizioni sono di una sola classe, facile e pronlo si e il disimpegno; ma cosi non e deli'Istria nella quale in quest' ultimo trentennio, instabili furono cosi i principi come le applicazioni; instabile, incerto il diritto, variate le condizioni essenziali; ed a questa instabilita corrispon-deva la incertezza del popolo il quale pressato a miglio-rare lo stato economico, si appigliava prontamente ai vantaggi che credea provenire a lui dalla forma delle processure. La legge che ordina la conversione delle varie specie di proprieta nell' unica classe di proprieta cittadina, ha prov-veduto pel futuro, non ha precisato quali proprieta baronali o rustiche vi fossero pel passato; e incarico della commis-sione di riconoscere 1' indole preoisa di queste due specie in Istria affinche la legge abbia adempimento col togliere cio che pili non deve durare, col conservare cio che la legge non ha voluto togliere e che tocca davvicino gli interessi pubblici e privati. La legge ha creduto di rav-visare nell' enfiteusi le due specie di proprieta la nobile e la rustica, e la ha voluta tolta, ma noi pensiarno che la proprieta baronale in varie provincie avendo a base 1' enfiteusi, abbiasi voluto abolire quelle enfiteusi soltanto che secondo le speciali costituzioni delle varie provincie sono proprieta baronali, e ne gode i diritti pubblici non gia 1' enfiteusi che e entro i limiti di mero diritto civile privato. Imperciocche astraendo anche da cio che 1' en- fiteusi appartiene al diritto civile di tutte le nazioni e di tutti i tempi, e 1' enfiteusi tale contratto che spesso di-viene necessita, appunto per la coltivazione delle terre, e fu di grandissimo beneficio ali' agriooltura ed alla vita urbana, se contenuta entro limiti regolatori. 11 riconoscere 1' indole della proprieta baronale e della proprieta rustica nell' Istria e cosa indispensabile perche la legge 7 settembre 1848 sia mandata ad effelto con verita e con giustizia; il riconoscerla non e altri-menti possibile che risalendo a quelle leggi e costitu-zioni per le quali ebbe vita. Le costituzioni di altre provincie non possono applicarsi a questa d'Istria; perche mentre in altre provincie il sistema baronale ebbe pieno sviluppo nel medio evo, 1'Istria conservata la pro-pria antica condizione durante 1'impero romano e bizan-tino, andata esente da durevole governo dei Longubardi, ebbe da Carlo Magno e da Lodovico iinperatori esen-zione da quel reggimento baronale, che altrove intera-mente fu soslituiio ad altro preesistente. I tempi poste-riori a Carlo Magno poterono dare qualche tinta simile pel genio che correva, ma la pianta fu sempre 1'antica e d ur o nell' essenza fino a' giorni nostri. E da cio pro-viene che in Istria trovasi quaIcosa che somiglia alPe-sistente in altre provincie, manco cio che in altre provincie e di essenza nel sistema baronale; non scompar-timento di terre a inisure precise, non indivisibilita, non trasmissione forzala, non servitu personale, non obbe-dienza passiva, non registri fondiari, non tavole, non tri-bunali provinciali per la proprieta nobile, non processure proprie; pure si trovava proprieta baronale consistente m esazioni con esercizio di poteri governativi, anche di alta giustizia. Gli ordinamenti recenti, qjali di tribunali provinciali, che si limitarono alle cose personali, i libri tondiari, le tavole provinciali, la patente di suilditela, la procedura amministrativa non crearouo gia quelle condi-zioni che prima non esistev«no; ma si attivarono sup-ponendo che vi fossero, e ad imitazione di altre provincie. Par/.iali instituzioni di secoli piu a noi vicini non furono la regola ma piutlosto 1'eccezione; dalclie ven-nero incertezze, dubbieta, scambi, cln possono cessare soltanto per la conoscenza delle antiche condizioni le-gali. Ouesto corpo sociale istriano che nei tempi antichi si disse provincia, che nel medio tempo, ed in questo moderno si disse marchesato ebbe certamente agro pro-prio, entro il di cui ambito !a terra come le persone a-vevano proprio diritto, diverso da quel!o di provincie li-mitrole, che e furono tenute dai Longobardi siceoine il Friuli, ed ebbero le costituzioni di Carlo Magno; ma nel movimento di secoli 1' Istria ando divisa senza che le parti si fondessero in altre provincie. II marchesato seguiva precisainente il conline naturale pusto da Di«, e che sara sempre base alle combinazioni sociali. Vi apparteneva Duino, staccato in tempi non bene certi, ma che noi cre-diamo fossero quando i patriarchi d'Aquileja vennero alla sovranita deli'Istria e del Friuli che fu nel 1200; vi apparteneva Trieste eolle baronie sul Carso che erano dei vescovi, e che abbracciavano Corgnale, Rodig, Dolli^a; ma Trieste cesso dal partecipare al marchesato d'Istna | per la pace di Torino del 1381, le baronie veseovili per-dute da questi, terminarono coll' unirsi parte alla contea di Gorizia, pirte al Carnio; la contea di Pisino era certamente membro del marchesato, ma al cessare della do-minazione temporale dei patriarchi che fu del 1420, man-c6 ai due principi che tenevano la provincia un legame comune, e la contea con una parte di terre che erano in immediata amministrazione del marchese rimase straniera al marchesato tenuto dai Veneti insieme a parecchie e non piccole frazioni della contea. In tale divisione di principato non poteva certamente pensarsi a comporre una rappresentanza di stati, come li ebbe il Friuli sia Veneto od Austriaco, a comporre un parlamento come lo dice-vano, nel qua!e il principe austriaco conte di Pisino non avrebbe certamente preso pošto fra i magnati sotto pre-sidenza del principe Veneto ; ne il principe Veneto avrebbe tollerato che nel parlamento sedessero baroni e comuni non suoi sudditi prendendo parte a di liberazioni. Fu quindi unico partito quello di abbinare la contea d' Istria al Carnio, lo che avvenne nel secolo XVII, ma da questo legamo fu di soggezione governativa, non fu-sione, non ainalgamazione, per cui la contea duro tale con tutto le sue instituzioni anche dopo assoggittata al governo del Carnio, al quale facilmente poteva togliersi come anche avvenne. Venuta la provincia tutta nel 1797 in dominio so-vrano del (irincipe austriaco, poteva sembrare che le parti gia unite, poi sciolte tornassero a fondersi, ma cio non fu, perche P abbinazione deli' Istria a Tries e pro-nunciata dal governo austriaco nel 1804 fu d'amministrazione soltanto ; le combinazioni avvenute dopo il 1814 furono instabili. . La legge Lattermann 1814 compose un cosi delto Litorale che formavasi deli'Istria e della Croazia civile, eseludendo Gorizia, comprendendo Trieste; ma le inten-zioni che ebbe il governo nel 1817 di comporre questo nuovo corpo sociale non ebbero elfetto non per sua vo-Ionta ma per altro cause; i riparlimenti amminislrativi non furono stabili, il nome d' Istria fu dapprima dato ad A-quileja, a Moiifalcone, a Duino, a Sesana, al Litorale istriano fino alPArsa; Albona, Pisino, Bellai erano Croazia civile, ma anche il nome fu incerto perche dicevasi legalmente cir-colo di Trieste anzi che d' Istria. II circolo istriano nacque legalmente nel 1825, comprendendo tutta 1' Istria fisica meno Trieste e Duino con piu Castelnovo, Castua, e le tre isole del Quarn ro. Pero questa nuova combinazione amministrativa non era fusione in provincia sociale, ne partecipazione di cio che altravolta soleva dirsi costitu-zione provinciale, dacche altrimenti dtivrebbe porsi la domanda, se Castelnovo abbia per P aggregazione comu-nicato ali'Istria la sua condizione, o se nou piuttosto 1* in— tera Istria abbia comunicato la propria costituzione a Castelnovo ch' e parto assai minore. Castelnovo medesimo non tutto apparteneva al ducato del Carnio, una parte spettava fino a nostri tempi alla contea di Gorizia, e dee considerarsi luttora spettante. Le isole del Ouarnero furono abbinate aH'Istria per oggetto d'amministrazione, non per aggregazione e fusione. (ContinuaJ.